Lunedì 2 novembre 2026 scade il termine per la trasmissione del modello Redditi PF 2026 (dato che il 31 ottobre cade di sabato).
Per i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, quest’anno la compilazione del quadro RR richiede una scelta in più: recepire subito le recenti sentenze della Cassazione che escludono dalla base contributiva gli utili accantonati a riserva, oppure attenersi alle vecchie istruzioni INPS, che non sono ancora state modificate. Vediamo le due opzioni e cosa devono valutare i commercialisti nelle ultime ore utili.
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1) Il contrasto tra Cassazione e istruzioni INPS
Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e con altre pronunce conformi depositate tra il 16 e il 17 settembre, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi dell’Istituto e ha affermato che, in una Srl che non ha optato per la trasparenza fiscale, la quota di utile che resta in società non costituisce reddito del socio e quindi non concorre alla base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale.
Il punto di partenza è l’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, che lega la contribuzione di artigiani e commercianti ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF.
Secondo la Corte, il reddito di una Srl ordinaria resta imputato alla società: entra nella sfera fiscale del socio solo con la distribuzione degli utili oppure per effetto dell’opzione per la trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR). Grava inoltre sull’INPS l’onere di dimostrare che quel reddito sia stato effettivamente attribuito al socio.
Le istruzioni operative dell’Istituto, però, non sono ancora state cambiate. La circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026, che disciplina la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2026-PF, continua a individuare la base imponibile del socio di Srl nella quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla sua partecipazione agli utili, senza distinguere tra utili distribuiti e utili accantonati. A oggi non risultano messaggi o circolari che recepiscano il nuovo orientamento.
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2) Le due strade per il quadro RR
Opzione 1: escludere subito gli utili non distribuiti
Il socio dichiara nel quadro RR soltanto i redditi che gli sono effettivamente imputati, lasciando fuori la quota di utile accantonata a riserva. Il vantaggio è immediato: minori contributi a saldo e minori acconti. Il rischio è altrettanto concreto: finché l’INPS non aggiorna le proprie istruzioni, l’Istituto può incrociare i dati con le dichiarazioni della società e richiedere la differenza con avviso di addebito, maggiorata di sanzioni civili e interessi. In quel caso il contribuente dovrà difendersi in giudizio, forte però di un orientamento di legittimità consolidato e dell’onere della prova posto a carico dell’INPS.
Opzione 2: seguire la circolare INPS e chiedere poi il rimborso
Il socio compila il quadro RR secondo la circolare n. 62/2026, includendo la propria quota di reddito della Srl, versa i contributi e presenta successivamente una domanda di rimborso per la parte riferita agli utili non distribuiti. È la soluzione più prudente, perché evita contestazioni, ma comporta l’esborso immediato e la probabile necessità di un contenzioso per ottenere la restituzione, se l’INPS non dovesse accogliere spontaneamente le istanze.
| Aspetto | Esclusione immediata | Adeguamento alla circolare INPS |
|---|---|---|
| Contributi versati | Solo su minimale e redditi imputati al socio | Anche sulla quota di utile accantonata |
| Rischio di contestazione | Possibile avviso di addebito con sanzioni civili e interessi | Nessuno |
| Iniziativa del contribuente | Eventuale difesa in giudizio | Domanda di rimborso ed eventuale ricorso |
| Effetti sulla pensione | Montante contributivo più basso | Montante più alto, salvo successivo rimborso |
ATTENZIONE
- il regime fiscale della Srl: se la società ha optato per la trasparenza, il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla distribuzione e il nuovo orientamento non si applica;
- la destinazione dell’utile 2025: occorre verificare la delibera di approvazione del bilancio per distinguere la quota accantonata a riserva da quella distribuita;
- gli utili effettivamente distribuiti: sul loro trattamento contributivo le sentenze non offrono una risposta definitiva, e la scelta richiede ulteriore cautela;
- i versamenti già effettuati: saldo 2025 e primo acconto 2026 sono stati in molti casi già calcolati sulla base INPS, e il quadro RR deve restare coerente con quanto pagato;
- gli effetti previdenziali: un imponibile più basso riduce il montante su cui sarà calcolata la pensione, aspetto da condividere con il cliente;
- eventuali richieste pendenti: per gli avvisi di addebito già notificati su utili mai incassati, le sentenze di settembre offrono un solido argomento difensivo.
3) Chi resta escluso dal nuovo principio
Il nuovo orientamento non elimina l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti per il socio che lavora abitualmente e prevalentemente nella Srl, né il versamento dei contributi sul minimale.
Non riguarda inoltre i soci di Snc e Sas, il cui reddito è imputato per trasparenza a prescindere dalla percezione, né le Srl trasparenti. Resta invece invariata la posizione del socio di capitale che non presta attività lavorativa nella società, per il quale gli utili non sono comunque soggetti a contribuzione.
4) Il prossimo passaggio: il secondo acconto
Ovvio ricordare che la scelta fatta nel quadro RR incide anche sul secondo acconto dei contributi sul reddito eccedente il minimale, in scadenza a fine novembre, che viene calcolato sui redditi dichiarati.
Sarebbe quindi importante che la decisione fosse documentata nello studio e comunicata per iscritto al cliente, con l’indicazione dei rischi e delle alternative, anche in vista di un possibile intervento dell’INPS che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
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