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Dopo il 2 novembre 2026, termine ordinario per la trasmissione dei modelli Redditi relativi al periodo d’imposta 2025, cambia il quadro degli adempimenti per chi non ha rispettato la scadenza. Per il modello Redditi resta aperta la possibilità di una presentazione tardiva entro 90 giorni, mentre per chi ha già inviato il 730/2026 ma ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta opera una diversa scadenza: il 10 novembre 2026 per il 730 integrativo di tipo 2.
Le due date non sono alternative e non riguardano la stessa fattispecie. Il 10 novembre interessa una dichiarazione già presentata e serve a modificare i dati del sostituto incaricato del conguaglio. Il 1° febbraio 2027, invece, rappresenta il termine ultimo entro il quale un modello Redditi presentato oltre la scadenza ordinaria può ancora essere considerato tardivo ma valido.
Il 2 novembre 2026 segna inoltre la chiusura della finestra per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 o per revocare un’adesione già comunicata. In questo caso, però, non opera la regola dei 90 giorni prevista per le dichiarazioni fiscali.
Modello Redditi 2026, invio tardivo fino al 1° febbraio 2027
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, fermo restando il trattamento sanzionatorio previsto per il ritardo.
Poiché il termine ordinario del 31 ottobre 2026 cade di sabato, la scadenza slitta a lunedì 2 novembre. I 90 giorni successivi arrivano quindi al 31 gennaio 2027 che, cadendo di domenica, determina un ulteriore slittamento a lunedì 1° febbraio 2027.
Dal 3 novembre 2026 e fino a tale data è pertanto ancora possibile trasmettere il modello Redditi tardivo, che conserva la propria validità.
La dichiarazione può essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le persone fisiche restano utilizzabili, nei casi previsti, anche l’applicazione web e il software Redditi PF Online 2026.
Dichiarazione tardiva e sanzioni
Secondo la prassi richiamata dalla circolare del ministero delle Finanze n. 23 del 1999, ai soli fini sanzionatori la tardiva presentazione è trattata secondo le regole previste per l’omessa presentazione, ferma la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Il trattamento sanzionatorio deve essere valutato in concreto in relazione alla dichiarazione presentata e all’eventuale presenza di imposte dovute.
Resta distinto il profilo degli omessi o tardivi versamenti: la validità del modello tardivo non è infatti subordinata al contestuale pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione.
Se le imposte non sono state versate nei termini, si realizza una violazione autonoma rispetto al ritardo nella presentazione, regolarizzabile separatamente mediante ravvedimento operoso, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente.
Dopo il 1° febbraio 2027 la dichiarazione è omessa
Superato il termine dei 90 giorni, cambia la qualificazione della dichiarazione.
Un modello Redditi trasmesso dopo il 1° febbraio 2027 è considerato omesso, pur potendo costituire titolo per la riscossione delle imposte che ne risultano dovute.
In presenza di imposte dovute, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto per l’omessa dichiarazione; in assenza di imposte si applicano le sanzioni in misura fissa stabilite dalla normativa.
Resta inoltre la disciplina specifica prevista per la dichiarazione omessa presentata spontaneamente entro i termini dell’accertamento e prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Chi ha saltato il 730 può utilizzare il modello Redditi
Diversa è la posizione di chi non ha presentato il modello 730 entro il 30 settembre 2026.
La scadenza del 730 non può essere recuperata attraverso un 730 tardivo. Il contribuente può però utilizzare il modello Redditi Persone fisiche, se ne ricorrono i presupposti.
Se Redditi non è stato trasmesso neppure entro il 2 novembre, resta ancora aperta la finestra dei 90 giorni: il modello può essere presentato entro il 1° febbraio 2027 come dichiarazione tardiva.
730 integrativo di tipo 2 entro il 10 novembre
Nel calendario successivo al 2 novembre compare un’altra scadenza, che non deve però essere confusa con quella del Redditi tardivo.
Fino al 10 novembre 2026 è possibile presentare, direttamente attraverso l’applicativo web della dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate, il 730 integrativo di tipo 2.
La procedura riguarda il contribuente che ha già presentato validamente il 730 ma ha successivamente ricevuto il diniego del sostituto d’imposta indicato per effettuare il conguaglio.
Il diniego può verificarsi, ad esempio, quando dopo la presentazione del 730 il contribuente cambia datore di lavoro, perde il lavoro oppure viene meno il rapporto con il sostituto originariamente indicato.
Attraverso il 730 integrativo di tipo 2 è possibile indicare:
- un nuovo sostituto d’imposta;
- oppure l’assenza di un sostituto.
La finestra per il 730 integrativo ordinariamente utilizzabile a favore del contribuente si è invece già chiusa il 26 ottobre 2026. Il termine del 10 novembre riguarda quindi esclusivamente la particolare fattispecie collegata ai dati del sostituto d’imposta.
10 novembre e 1° febbraio: perché le due scadenze non vanno confuse
La distinzione tra il 10 novembre 2026 e il 1° febbraio 2027 è essenziale.
Il 10 novembre non rappresenta un termine per recuperare una dichiarazione non presentata: interessa un contribuente che ha già trasmesso validamente il 730 e deve intervenire esclusivamente sui dati relativi al sostituto che deve effettuare il conguaglio.
Il 1° febbraio, invece, è il termine finale entro il quale chi non ha presentato Redditi entro il 2 novembre può ancora trasmettere una dichiarazione tardiva ma valida.
In sintesi:
- 10 novembre 2026: 730 già presentato, con successivo diniego del sostituto d’imposta.
- 1° febbraio 2027: modello Redditi non presentato entro il termine ordinario, ma ancora trasmissibile entro 90 giorni.
Le due date non sono quindi sovrapponibili, né costituiscono due termini successivi per il medesimo adempimento.
Dopo il 10 novembre si passa al modello Redditi
Trascorso il 10 novembre 2026, non è più possibile utilizzare la specifica procedura del 730 integrativo di tipo 2 tramite la precompilata.
Ciò non significa però che il contribuente diventi un soggetto che ha omesso la dichiarazione: il 730 originario è stato infatti già validamente trasmesso.
NOTA BENE: Quando è necessario correggere o integrare ulteriormente la dichiarazione, occorre utilizzare il modello Redditi secondo le regole proprie delle dichiarazioni correttive o integrative.
Non si tratta quindi di un “Redditi tardivo” destinato a sanare la mancata presentazione della dichiarazione, ma di un modello utilizzato per modificare una dichiarazione già esistente.
Cpb 2026-2027, adesione e revoca entro il 2 novembre
Il 2 novembre 2026 rappresenta anche il termine finale per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 o per revocare un’adesione precedentemente comunicata.
Adesione e revoca possono essere trasmesse congiuntamente alla dichiarazione oppure, nei casi previsti, in forma autonoma.
Per il Cpb, però, il termine ha natura diversa rispetto a quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, non trova applicazione la regola dell’articolo 2, comma 7, Dpr 322/1998, che mantiene valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza.
Di conseguenza, una dichiarazione Redditi tardiva presentata entro il 1° febbraio 2027 resta valida ai fini dichiarativi, ma non consente né di aderire tardivamente al Cpb né di revocare oltre termine un’adesione già esercitata.
Dichiarazioni 2026, cosa succede ai ritardatari
Dopo il 2 novembre il calendario segue quindi regole differenti a seconda dell’adempimento.
Chi non ha presentato il modello Redditi può ancora trasmetterlo entro il 1° febbraio 2027, mantenendo la validità della dichiarazione ma con le conseguenze sanzionatorie legate al ritardo.
Chi ha già presentato il 730 e ha ricevuto il diniego del sostituto può invece utilizzare fino al 10 novembre 2026 il 730 integrativo di tipo 2.
Chi supera anche il termine del 1° febbraio senza aver presentato Redditi ricade nella disciplina della dichiarazione omessa.
Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, infine, il termine del 2 novembre non può essere recuperato utilizzando la finestra dei 90 giorni.
Il criterio da tenere fermo è quindi uno: il 10 novembre riguarda il conguaglio di un 730 già presentato; il 1° febbraio riguarda la validità di un modello Redditi trasmesso oltre il termine ordinario; il 2 novembre resta invece il limite non recuperabile per adesione e revoca del Cpb.
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