Chi produce trattrici, rimorchi, seminatrici, attrezzature per la raccolta o componentistica per il settore agricolo conosce bene la stagionalità degli incassi, il peso del magazzino, la dipendenza dai contributi pubblici dei clienti finali e la lunghezza delle filiere di pagamento attraverso i concessionari. Quando questi fattori si sommano a un calo degli ordini o a un aumento dei costi di acciaio ed energia, la crisi arriva spesso in modo improvviso. Molte imprese del comparto, negli ultimi anni, hanno scelto la strada dell’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dagli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): una trattativa con le banche e i principali fornitori, un piano attestato, l’omologazione del tribunale.
Poi, a omologa ottenuta, arriva la sorpresa. La società respira, ma la banca scrive all’amministratore, al socio di maggioranza, magari al coniuge che aveva firmato una fideiussione omnibus anni prima. E nel giro di pochi giorni circolano le versioni più diverse: “con l’omologa i garanti sono liberi”, “no, la banca può chiedere tutto a loro”, “la fideiussione su modulo ABI è nulla”, “basta fare il piano del consumatore”. Ognuna contiene un frammento di verità, nessuna è giusta così com’è.
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si lasciano scadere i termini di un’opposizione, si firma una transazione inutile, si rinuncia a un’eccezione che avrebbe fatto la differenza. In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:
- che l’omologa liberi automaticamente i garanti da tutto;
- che, al contrario, l’accordo non tocchi mai i garanti;
- che le misure protettive della società coprano anche il patrimonio dei fideiussori;
- che il creditore rimasto fuori dall’accordo non possa toccare i garanti per 120 giorni;
- che la fideiussione su modulo ABI sia sempre nulla;
- che basti l’inerzia della banca per sei mesi a liberare il garante;
- che il garante che paga si rifaccia senza problemi sulla società;
- che il socio garante possa sempre usare il piano del consumatore.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo intreccio? Perché il tema sta esattamente nel punto d’incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la costruzione e la tenuta degli accordi con i creditori; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario riguarda la lettura delle fideiussioni e dei rapporti bancari; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC riguarda le soluzioni per il garante persona fisica; e quella di avvocato cassazionista consente di difendere i garanti nel contenzioso fino all’ultimo grado.
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Mito n. 1: “Con l’omologa dell’accordo anche i garanti sono liberi da ogni debito”
IL MITO. “Una volta che il tribunale ha omologato l’accordo di ristrutturazione della società, i fideiussori non devono più nulla a nessuno.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. È una convinzione comprensibile, e ha un fondo di verità. Chi ha seguito la trattativa ha sentito parlare di “stralcio”, di “falcidia”, di “remissione parziale” del debito. Ha letto che l’art. 59 CCII richiama l’art. 1239 del codice civile, e che quell’articolo dice, in sostanza, che la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Da qui il passo è breve: se la banca ha rinunciato a una parte del credito verso la società, e la remissione libera i garanti, allora i garanti sono liberi. Il passaparola ha però perso per strada tre condizioni decisive.
LA REALTÀ. In realtà la norma dice qualcosa di molto più circoscritto. L’art. 59 CCII, nella sintesi del testo vigente consultata su Brocardi, distingue:
- al comma 1, i creditori che hanno concluso l’accordo (gli aderenti): a loro si applica l’art. 1239 c.c., cioè la remissione accordata al debitore libera i fideiussori;
- al comma 2, i creditori non aderenti ai quali l’efficacia dell’accordo è estesa (gli accordi ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII): costoro conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso;
- al comma 3, i soci illimitatamente responsabili: salvo patto contrario l’accordo della società ha efficacia anche verso di loro, ma se hanno prestato garanzia continuano a rispondere a quel diverso titolo, salvo diversa previsione.
C’è poi un quarto creditore che il mito dimentica del tutto: il creditore estraneo in senso proprio, quello che non ha firmato e al quale l’accordo non è stato esteso. Per lui l’accordo non prevede alcuna falcidia: l’art. 57 c.3 CCII impone che sia pagato integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (se il credito era già scaduto) o entro 120 giorni dalla scadenza (se non lo era). Non essendoci remissione, non c’è nulla che possa liberare il suo garante.
La correzione essenziale è questa: l’omologa libera il garante solo nella misura in cui un creditore aderente ha rinunciato a una parte del credito, e solo se l’accordo non contiene un patto contrario. Una semplice dilazione (moratoria, riscadenziamento, allungamento del piano di ammortamento) non è una remissione: il debito resta intero, è soltanto spostato nel tempo, e il garante resta obbligato per l’intero importo, sia pure secondo le nuove scadenze.
LA PROVA. Il testo dell’art. 59 CCII è la prova principale. In dottrina, l’analisi pubblicata su NT+ Fisco (G. Andreani, 15 luglio 2022) chiarisce che la remissione del debito fa venire meno le coobbligazioni collegate e che questo effetto può essere derogato da una norma di legge o da un patto contrario; l’eccezione del comma 2 vale per i creditori ai quali l’accordo è esteso contro la loro volontà. Il confronto con il concordato è istruttivo: Cass. Sez. VI-5, ord. 2 ottobre 2020 n. 21181 ha ribadito che nelle procedure fondate sul principio di maggioranza (concordato fallimentare e preventivo, artt. 135 e 184 l.fall.) i coobbligati e i fideiussori rispondono per l’intero e subiscono gli effetti negativi della falcidia, non quelli favorevoli al debitore. L’accordo di ristrutturazione, per gli aderenti, segue la regola opposta proprio perché è un contratto.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il garante che si considera libero ignora le lettere della banca, non si oppone al decreto ingiuntivo, lascia che il pignoramento della casa vada avanti. Quando scopre che la banca era un creditore che aveva solo concesso una moratoria, o che l’accordo conteneva una clausola di salvezza delle garanzie da lui stesso sottoscritta, è spesso troppo tardi per far valere le difese che aveva. Il primo passo, quindi, non è festeggiare l’omologa: è leggere l’accordo, creditore per creditore, e capire chi ha rinunciato a cosa.
Mito n. 2: “L’accordo è un affare della società: la banca può sempre chiedere tutto ai garanti”
IL MITO. “L’accordo di ristrutturazione riguarda solo la società. Il garante ha firmato una fideiussione a parte, quindi la banca può chiedergli l’intero credito originario come se l’accordo non esistesse.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. È il mito speculare al primo, e nasce da un’esperienza concreta: per decenni, sotto la legge fallimentare, nel concordato preventivo il creditore conservava l’azione per l’intero verso fideiussori e coobbligati (art. 184 l.fall., oggi art. 117 CCII), e molti imprenditori lo hanno vissuto sulla propria pelle. Le banche, poi, lo ripetono nelle lettere di messa in mora: “restano impregiudicati i nostri diritti verso i garanti”. Infine, prima del CCII l’art. 182-bis l.fall. non richiamava espressamente l’art. 1239 c.c., e una parte della prassi (la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2020, per la transazione fiscale) riteneva che senza una clausola espressa i coobbligati non fossero liberati.
LA REALTÀ. Il quadro è cambiato con il Codice della crisi. Per i creditori aderenti, l’art. 59 c.1 CCII rende applicabile l’art. 1239 c.c.: se la banca ha firmato l’accordo rinunciando a una parte del credito, quella parte non può più essere chiesta al fideiussore, salvo patto contrario. Il ragionamento è lineare: la fideiussione è un’obbligazione accessoria, il garante risponde del debito del debitore principale; se il debito principale si è ridotto per volontà del creditore, il garante non può essere chiamato a pagare di più.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è il patto contrario. Nelle trattative per gli accordi, le banche chiedono spesso di inserire clausole con cui la remissione opera solo verso la società e le garanzie personali restano ferme per l’intero, a volte facendole sottoscrivere anche ai garanti. Se il garante ha firmato, la regola dell’art. 1239 c.c. cede. Se non ha firmato e la clausola compare solo nel contratto tra banca e società, la questione si fa delicata: si discute se un patto tra creditore e debitore possa aggravare la posizione di un terzo che non lo ha sottoscritto, e la risposta dipende dalla formulazione concreta.
Infine, c’è il caso delle garanzie rilasciate dai soci illimitatamente responsabili (per esempio in una s.n.c. o s.a.s. che produce attrezzature): l’art. 59 c.3 CCII estende loro gli effetti dell’accordo, ma se hanno anche prestato una fideiussione, per quella continuano a rispondere salvo diversa previsione.
LA PROVA. Ancora una volta, il testo dell’art. 59 CCII. Lo conferma la lettura sistematica proposta su EC News (P.P. Avanzini, 15 dicembre 2020): gli artt. 135 e 184 l.fall. erano deroghe agli artt. 1239 e 1301 c.c. giustificate dal principio maggioritario; negli accordi, dove i creditori aderenti scelgono liberamente, si torna alla regola comune, e l’art. 59 c.1 lo rende esplicito. Gli accordi restano comunque strumenti con una forte componente pubblicistica: già Cass. n. 9087/2018, richiamata nel commento Brocardi all’art. 57, li aveva qualificati come procedure concorsuali, per la loro capacità di incidere su tutti i creditori e per il controllo del giudice.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa partecipa alla costruzione di questi accordi: “La sorte dei garanti si decide prima dell’omologa, mentre si scrivono le clausole. Dopo, si può solo leggere quello che è stato firmato.”
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi pensa che la banca possa sempre chiedere tutto paga somme non dovute, magari vendendo un immobile o accettando un piano di rientro personale per un importo che il creditore aveva già rinunciato a pretendere. Oppure firma, durante le trattative, una clausola di conferma delle garanzie senza capire che sta rinunciando proprio alla protezione che l’art. 59 c.1 gli avrebbe dato. Il garante che è anche socio o amministratore deve sapere che ogni firma apposta durante la trattativa dell’accordo può cambiare la sua posizione personale.
Mito n. 3: “Le misure protettive dell’azienda proteggono anche i beni dei garanti”
IL MITO. “Quando la società chiede le misure protettive, le banche non possono più agire contro nessuno: né contro l’azienda né contro chi l’ha garantita.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Le misure protettive sono uno degli strumenti più forti del CCII: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Per un produttore di macchine agricole, con capannoni ipotecati, macchinari in leasing e crediti verso concessionari, è un respiro vitale. Ed è naturale pensare che quel “blocco” valga per tutti i soggetti coinvolti nella crisi.
LA REALTÀ. Le misure protettive tutelano il patrimonio del debitore, non quello dei terzi garanti. Per estenderle ai fideiussori serve una richiesta specifica e una decisione del giudice, e su questo i tribunali non sono d’accordo.
Nella composizione negoziata, il sistema prevede che l’imprenditore chieda le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, e che il tribunale le confermi con il procedimento dell’art. 19 CCII. Alcuni tribunali hanno ammesso l’estensione ai garanti, altri l’hanno negata. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato le misure si chiedono con la domanda di accesso allo strumento, e anche lì l’oggetto tipico della protezione è il patrimonio dell’impresa.
C’è poi un elemento temporale che il mito ignora del tutto: le misure protettive accompagnano le trattative e il procedimento, non la fase successiva all’omologa. Una volta omologato l’accordo, la protezione della società deriva dall’accordo stesso (i creditori aderenti sono vincolati ai patti, gli estranei vanno pagati nei 120 giorni), non dalle misure. E i garanti, a quel punto, sono esposti alle regole ordinarie.
LA PROVA. Due decisioni recenti mostrano il contrasto. Il Trib. Brescia, 17 aprile 2025 (sintesi su iusletter, 23 maggio 2025) ha esteso le misure protettive ai garanti fideiussori nell’ambito di una composizione negoziata, ritenendo che fossero obbligati per gli stessi debiti oggetto della trattativa, che azioni esecutive contro di loro potessero compromettere il risanamento e che la protezione fosse funzionale al piano, anche alla luce del parere favorevole dell’esperto. Di segno opposto il Trib. Brindisi, 3 marzo 2025, secondo cui le misure protettive non spettano al mero fideiussore, perché servono a tutelare il patrimonio dell’impresa durante le trattative e non quello di terzi.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il garante che si sente al sicuro perché “la società è protetta” non presta attenzione al decreto ingiuntivo notificato a lui personalmente, non si oppone nei 40 giorni, e si ritrova con un titolo esecutivo definitivo e un’ipoteca giudiziale sulla casa. Nel frattempo, magari, la società ottiene l’omologa di un accordo che, se ben costruito, avrebbe potuto contenere anche una disciplina delle garanzie. Chi vuole che la protezione arrivi anche ai garanti deve chiederla espressamente e motivarla con il piano: non è un effetto automatico.
Mito n. 4: “Il creditore che non ha firmato l’accordo deve aspettare 120 giorni anche per i garanti”
IL MITO. “Il fornitore o la banca che non hanno aderito all’accordo devono attendere i 120 giorni previsti dalla legge: fino ad allora non possono toccare né la società né i garanti.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è nell’art. 57 c.3 CCII: l’accordo deve assicurare ai creditori estranei il pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti) o dalla scadenza (per quelli successivi). In pratica, per quei quattro mesi la società beneficia di una sorta di moratoria legale: il creditore estraneo sa che sarà pagato per intero, ma deve aspettare. È intuitivo pensare che, se aspetta la società, aspetti anche il garante.
LA REALTÀ. Vero, ma solo a metà. La moratoria dell’art. 57 c.3 è costruita a favore del debitore che ha ottenuto l’omologa; non esiste una norma che la estenda espressamente ai fideiussori. In dottrina si sono confrontate posizioni diverse già sotto la legge fallimentare: secondo una tesi, i creditori non aderenti conservano i diritti verso i coobbligati e possono agire anche durante la moratoria; secondo un’altra, la temporanea inesigibilità del credito verso il debitore principale potrebbe essere opposta anche dal garante, perché la fideiussione non può essere più gravosa dell’obbligazione garantita (art. 1941 c.c.). Si tratta di una questione aperta, sulla quale non risultano, tra le fonti consultate, pronunce di legittimità recenti che la chiudano.
Due cose sono però certe. La prima: il creditore estraneo non subisce alcuna falcidia, quindi il suo garante risponde dell’intero, senza la protezione dell’art. 1239 c.c. La seconda: se la società non paga entro i 120 giorni, l’accordo non ha rispettato il requisito dell’art. 57 c.3, e il creditore estraneo può agire contro la società con tutti gli strumenti ordinari e, a maggior ragione, contro il garante. Inoltre, la fideiussione bancaria contiene quasi sempre clausole di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, che limitano le difese del garante.
Non bisogna confondere i 120 giorni con i termini processuali. Il termine per il reclamo contro la sentenza di omologazione (art. 51 CCII) è di 30 giorni e, come tutti i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice, corre anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. Il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo notificato al garante (40 giorni, art. 641 c.p.c.) appartiene invece al processo civile ordinario ed è sospeso dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).
LA PROVA. Il testo dell’art. 57 c.3 CCII (Brocardi, aggiornamento al 12 agosto 2026) e, per la ricostruzione dottrinale, l’analisi di EC News del 15 dicembre 2020, che segnala come la tesi della possibilità di agire contro i garanti durante la moratoria possa venir meno se la temporanea inesigibilità viene qualificata come eccezione opponibile dal coobbligato. Sul piano processuale, Cass. Sez. I, ord. 16 marzo 2026 n. 5948 ricorda che il reclamo contro l’omologa spetta solo a chi si è costituito nel giudizio di omologazione con l’opposizione dell’art. 48 c.4 CCII, salvo che lamenti un vizio che gli ha impedito di partecipare: un dettaglio che conta anche per il garante che voglia contestare un accordo che lo danneggia.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il garante che conta sui 120 giorni non si prepara, non raccoglie i documenti, non verifica la fideiussione. Se il creditore estraneo agisce subito con un ricorso monitorio, il garante si trova a dover costruire una difesa in pochi giorni. E se a luglio arriva il decreto ingiuntivo, deve sapere che il termine di opposizione si sospende ad agosto, mentre il reclamo contro l’omologa non si sospende: confondere i due casi significa perdere uno dei due rimedi.
Mito n. 5: “La fideiussione su modulo ABI è nulla, quindi il garante non deve niente”
IL MITO. “Tutte le fideiussioni bancarie firmate su modulo ABI sono nulle: basta sollevare la nullità e la banca perde la garanzia.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è reale e importante. Nel 2005 la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55, accertò che alcune clausole dello schema ABI per le fideiussioni omnibus (la clausola di “reviviscenza”, quella di “sopravvivenza” e la deroga all’art. 1957 c.c.) erano frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno fissato i principi sulla nullità di quelle clausole. Negli anni successivi si è diffusa l’idea che qualunque fideiussione su modulo bancario fosse “contaminata” e quindi caducabile, anche per intero.
LA REALTÀ. La nullità colpisce, se ne ricorrono i presupposti, solo le singole clausole che riproducono lo schema censurato, non l’intera fideiussione; e chi la eccepisce deve provare l’intesa per il periodo e il tipo di garanzia interessati. Con la sentenza Cass. Sez. Un. 28 agosto 2026 n. 24825 le Sezioni Unite hanno precisato diversi punti, così come riportati nella sintesi di EC News del 14 settembre 2026 (F. Fiorucci):
- il provvedimento della Banca d’Italia è prova privilegiata dell’intesa solo per il periodo 2002-2005; fuori da quel periodo è un elemento di prova di elevata attitudine probatoria, da valutare con gli altri, il cui peso decresce con il passare del tempo;
- per le fideiussioni specifiche (quelle che garantiscono un singolo finanziamento, non tutti i debiti presenti e futuri) chi eccepisce la nullità deve dimostrare, con ogni mezzo, anche chiedendo l’ordine di esibizione, che l’intesa si estendeva anche a quel tipo di garanzia; la banca può a sua volta dimostrare una trattativa individuale effettiva;
- la deroga all’art. 1957 c.c. riprodotta dallo schema è nulla, ma se la fideiussione contiene la clausola di pagamento a prima richiesta, la banca per evitare la decadenza può limitarsi a un’istanza stragiudiziale al garante nei termini di legge, senza dover agire in giudizio.
Per un produttore di macchine agricole che ha ottenuto finanziamenti dedicati (un mutuo per il nuovo reparto di verniciatura, un finanziamento per il magazzino ricambi) garantiti dai soci con fideiussioni specifiche, questo significa che l’eccezione di nullità va costruita con prove, non solo affermata.
LA PROVA. Cass. Sez. Un. 28 agosto 2026 n. 24825, che dà atto anche che la questione dell’estensione della nullità alle fideiussioni diverse dalle omnibus non era stata esaminata dalla precedente Cass. Sez. Un. 30 dicembre 2021 n. 41994.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il garante che punta tutto sulla nullità “automatica” rischia di perdere il giudizio di opposizione, con condanna alle spese, e di trascurare difese più concrete: la liberazione per effetto della remissione negli accordi (art. 59 CCII), la decadenza dell’art. 1957 c.c. quando la banca non ha agito in tempo e la fideiussione non contiene la clausola a prima richiesta, la liberazione dell’art. 1956 c.c. per nuovi finanziamenti concessi senza autorizzazione. Ogni difesa va scelta in base al documento effettivamente firmato.
Mito n. 6: “Se la banca ha aspettato più di sei mesi, il garante è comunque libero”
IL MITO. “Dalla scadenza del debito sono passati più di sei mesi senza che la banca facesse causa alla società: per l’art. 1957 il garante è decaduto e non deve più nulla.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché l’art. 1957 c.c. dice proprio questo, nella sua regola base: il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. E molte imprese in crisi hanno vissuto lunghi mesi di trattative in cui la banca, invece di agire, attendeva l’esito della composizione negoziata o dell’accordo.
LA REALTÀ. La decadenza dell’art. 1957 c.c. è una difesa preziosa, ma funziona solo se la deroga contrattuale è caduta, se la banca non ha compiuto gli atti che la legge o il contratto le chiedevano e se il termine è stato calcolato dal momento giusto. I punti critici sono quattro:
- la deroga contrattuale: quasi tutte le fideiussioni bancarie contengono una clausola che esclude l’art. 1957; la nullità di quella clausola, se riproduce lo schema ABI censurato, va eccepita e provata (mito n. 5);
- la clausola a prima richiesta: secondo le Sezioni Unite n. 24825/2026, se c’è, alla banca basta un’istanza stragiudiziale (una PEC, una raccomandata di richiesta di pagamento) nei termini di legge;
- il dies a quo: il termine decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, che nei rapporti bancari coincide spesso con la revoca degli affidamenti o la decadenza dal beneficio del termine; nel contesto di un accordo, la moratoria o il riscadenziamento concordati spostano in avanti le scadenze;
- la proroga consentita: se il garante ha acconsentito alla dilazione (per esempio sottoscrivendo l’accordo o una conferma di garanzia), sarà difficile sostenere che il creditore sia rimasto inerte contro la sua volontà.
Vero, ma solo a metà: l’art. 1957 c.c. libera il garante solo quando tutte le condizioni sono rispettate e la banca non ha fatto ciò che il contratto, valido, le imponeva.
LA PROVA. Il testo dell’art. 1957 c.c. e Cass. Sez. Un. 28 agosto 2026 n. 24825, nella sintesi EC News sopra richiamata, sul rapporto tra clausola a prima richiesta e istanza stragiudiziale.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi si fida del semplice calcolo dei sei mesi rischia di scoprire, in giudizio, che la banca aveva inviato una richiesta di pagamento sufficiente, oppure che la scadenza rilevante era successiva perché l’accordo l’aveva spostata. Il calcolo va fatto sui documenti: contratto di finanziamento, lettere di revoca, testo dell’accordo omologato, corrispondenza con il garante.
Mito n. 7: “Il garante che paga si rifà per intero sulla società, che ormai è risanata”
IL MITO. “Se pago la banca come fideiussore, poi chiedo i soldi alla società: è risanata, l’accordo è omologato, mi restituirà tutto.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché è ciò che il codice civile prevede in linea generale. Il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.) e ha regresso contro il debitore principale per capitale, interessi e spese (art. 1950 c.c.). Se la società è tornata in equilibrio, sembra naturale che restituisca al socio quanto ha pagato per lei.
LA REALTÀ. Il diritto di regresso esiste, ma il suo valore pratico dipende interamente da come l’accordo ha trattato quel credito e dalla capacità del piano di sopportarlo. Ci sono almeno quattro ostacoli che il mito non vede.
Il primo è logico: se il garante paga la parte di debito che un creditore aderente aveva rimesso alla società, sta pagando qualcosa che, in base all’art. 59 c.1 CCII e all’art. 1239 c.c., forse non doveva; e se lo fa spontaneamente, il suo regresso verso la società per quella parte è fortemente discutibile, perché la società non era più debitrice di quell’importo.
Il secondo è economico: il piano attestato su cui si regge l’accordo è costruito su flussi di cassa precisi. Un credito di regresso di centinaia di migliaia di euro, sorto dopo l’omologa, può mettere in crisi l’esecuzione dell’accordo stesso. Per questo, nella prassi, le banche e gli attestatori chiedono spesso ai soci garanti di rinunciare al regresso o di postergarlo fino all’integrale esecuzione dell’accordo: chi ha firmato quella clausola non può pretendere il rimborso alle condizioni ordinarie.
Il terzo è giuridico: se il socio è anche finanziatore della società, alcune somme pagate o anticipate possono essere attratte nella disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c. per le s.r.l.), con un trattamento deteriore. La qualificazione dipende dal caso concreto.
Il quarto è il rischio di insuccesso: se l’accordo non viene eseguito e la società finisce in liquidazione giudiziale, il credito di regresso del garante diventa un credito chirografario concorsuale, soddisfatto in percentuale.
La correzione essenziale: il regresso va negoziato dentro l’accordo, non rivendicato dopo. Un garante ben assistito durante la trattativa può ottenere, in cambio della rinuncia o della postergazione del regresso, la liberazione o la limitazione della propria garanzia, un tetto all’esposizione, un calendario di escussione compatibile con il proprio patrimonio.
LA PROVA. Gli artt. 1949 e 1950 c.c. disciplinano surrogazione e regresso; l’art. 59 c.1 CCII e l’art. 1239 c.c. delimitano ciò che il garante deve ancora pagare ai creditori aderenti. La Cassazione ha poi chiarito che l’accordo non può essere piegato a operazioni strumentali: Cass. Sez. I, ord. 26 febbraio 2026 n. 4365 ha ravvisato un uso distorto dell’istituto, rilevante ai sensi dell’art. 63 CCII, quando il debitore costruisce un piano liquidatorio che serve solo ad azzerare il debito fiscale senza una reale ristrutturazione. Anche le clausole sulle garanzie devono quindi essere coerenti con il piano e trasparenti verso i creditori.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il garante paga, magari indebitandosi a sua volta, convinto di recuperare. Poi scopre di aver firmato una rinuncia al regresso, o che il piano non regge il rimborso, o che la società è finita in liquidazione. Il risultato è una perdita secca, che si somma al patrimonio personale già impegnato.
Mito n. 8: “Il socio garante può sempre cancellare la fideiussione con il piano del consumatore”
IL MITO. “Sono una persona fisica, non sono io l’impresa: posso fare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e liberarmi della fideiussione per la società.”
PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è molto conosciuta e ha un vantaggio evidente: non richiede il voto dei creditori, il giudice omologa se il piano è fattibile e conveniente. Il socio garante, che spesso non è imprenditore in proprio, si percepisce come un privato cittadino. E per anni, sotto la L. 3/2012, alcuni tribunali avevano ammesso al piano del consumatore anche garanti di debiti d’impresa.
LA REALTÀ. La definizione di consumatore è oggi più stretta di quanto il passaparola racconti. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 2 c.1 lett. e) CCII considera consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e che accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti nella qualità di consumatore. La fideiussione rilasciata dall’amministratore o dal socio di riferimento per sostenere il credito della società che produce le macchine agricole è, nella generalità dei casi, funzionalmente collegata all’attività d’impresa: difficilmente rientra tra i debiti contratti “come consumatore”. Il discorso può cambiare per il coniuge o il familiare estraneo alla gestione, che ha firmato su richiesta della banca senza alcun ruolo nella società: lì la valutazione è caso per caso.
Ma il garante escluso dal piano del consumatore non è senza strumenti. Se si trova in stato di sovraindebitamento, può accedere alla liquidazione controllata (art. 268 CCII), che per le persone fisiche porta all’esdebitazione di diritto dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), se ricorrono le condizioni di meritevolezza. Il concordato minore (art. 74 CCII) è invece pensato per chi prosegue un’attività imprenditoriale o professionale, o per chi porta risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo.
Attenzione a un dettaglio che il mito capovolge: l’esdebitazione della società non libera i garanti. L’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; lo stesso fa l’art. 79 c.5 per il concordato minore. È l’esdebitazione personale del garante, ottenuta nella sua procedura, a liberarlo dai propri debiti residui, compresi quelli di garanzia.
LA PROVA. Il testo vigente dell’art. 2 c.1 lett. e) CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, e gli artt. 268, 278 c.6 e 282 CCII. Sul piano applicativo, il Trib. Brescia, 17 aprile 2025, in un contesto diverso (composizione negoziata), conferma che la posizione del garante viene valutata in funzione del piano della società: anche quando lo protegge, il giudice lo fa perché la protezione è strumentale al risanamento dell’impresa, non perché il garante sia un “privato” estraneo ai debiti.
COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il garante deposita, tramite l’OCC, un piano del consumatore che viene dichiarato inammissibile; nel frattempo i creditori procedono con le esecuzioni, e i mesi persi sono mesi in cui il patrimonio si è assottigliato. Scegliere lo strumento giusto fin dall’inizio, con una verifica seria della qualità di consumatore, è la prima tutela.
Il mito alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, con dati inventati ma realistici, per vedere cosa accade a chi agisce sulla base di una convinzione sbagliata. Non sono casi trattati dallo Studio.
Simulazione 1 – Il garante che si credeva libero (mito n. 1). Ipotesi: una s.r.l. che produce rimorchi agricoli ottiene l’omologa di un accordo di ristrutturazione con sentenza del 14 settembre 2026. La Banca A, aderente, vanta 412.600 € chirografari e accetta un pagamento del 70% in tre anni: 288.820 €, con remissione di 123.780 €. La Banca B, aderente, vanta 196.450 € e concede solo una moratoria di 24 mesi, senza riduzione. Il fornitore di acciaio C, estraneo, vanta 87.340 € scaduti. Il socio di maggioranza ha prestato fideiussione omnibus per tutte e tre le esposizioni.
– Verso la Banca A: per i 123.780 € rimessi, il garante può eccepire la liberazione (art. 59 c.1 CCII e art. 1239 c.c.), se l’accordo non contiene un patto di salvezza delle garanzie da lui sottoscritto. Resta garante per i 288.820 € alle nuove scadenze.
– Verso la Banca B: nessuna remissione, solo dilazione. Il garante risponde di tutti i 196.450 €, secondo il nuovo calendario.
– Verso il fornitore C: nessuna falcidia. La società deve pagarlo per intero entro 120 giorni dall’omologa, cioè entro il 12 gennaio 2027 (martedì). Se il pagamento non arriva, il garante risponde dell’intero.
Esito: il garante convinto di essere libero da tutto in realtà resta esposto per 572.610 € (288.820 + 196.450 + 87.340), sia pure in larga parte dilazionati. Se ignora le richieste, perde la possibilità di negoziare e di difendersi per tempo.
Simulazione 2 – Agosto: due termini, due regole (mito n. 4). Ipotesi: il 20 luglio 2026 al garante viene notificata la sentenza di omologa che vuole contestare (perché, per esempio, lo pregiudica una clausola sul regresso) e, lo stesso giorno, un decreto ingiuntivo della Banca B per 196.450 €.
– Reclamo contro l’omologa (art. 51 CCII): 30 giorni. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale, quindi il termine scade il 19 agosto 2026 (mercoledì). E va ricordato che, secondo Cass. n. 5948/2026, il reclamo spetta solo a chi si è costituito nel giudizio di omologazione.
– Opposizione al decreto ingiuntivo: 40 giorni, processo civile ordinario. Dal 21 al 31 luglio decorrono 11 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (L. 742/1969); dal 1° settembre riprendono a decorrere i 29 giorni residui. Scadenza: 29 settembre 2026 (martedì).
Esito: chi applica a entrambi la sospensione feriale perde il reclamo; chi non la applica a nessuno dei due si affretta inutilmente sull’opposizione, ma non perde nulla. L’errore pericoloso è uno solo, e riguarda il procedimento del CCII.
Simulazione 3 – I sei mesi dell’art. 1957 (mito n. 6). Ipotesi: la banca revoca gli affidamenti della società il 3 febbraio 2026; la fideiussione specifica, firmata nel 2019, contiene la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola a prima richiesta. Il 15 giugno 2026 la banca invia al garante una PEC di richiesta di pagamento di 58.920 €; la causa contro la società non viene mai iniziata perché si apre la trattativa per l’accordo.
– Scadenza dei sei mesi: 3 agosto 2026 (lunedì).
– Anche se il garante riuscisse a provare che la deroga all’art. 1957 riproduce lo schema censurato (e per una fideiussione specifica dovrebbe provare l’estensione dell’intesa), la clausola a prima richiesta consente alla banca di evitare la decadenza con l’istanza stragiudiziale del 15 giugno, secondo le Sezioni Unite n. 24825/2026.
Esito: la difesa “basata sui sei mesi” non regge. Più utile verificare se la Banca, dopo il deterioramento della società, abbia concesso nuova finanza senza autorizzazione del garante (art. 1956 c.c.), o se l’importo richiesto includa voci estranee alla garanzia.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto, isolato dal suo contesto. Rimettere insieme i pezzi aiuta a capire dove il garante di un’impresa di macchine agricole in crisi ha davvero margini di difesa.
È vero che l’accordo omologato può liberare i garanti. Lo prevede l’art. 59 c.1 CCII con il richiamo all’art. 1239 c.c. Ma solo per la parte di credito rimessa dai creditori aderenti, e salvo patto contrario.
È vero che la banca conserva azioni verso i garanti. Lo prevede l’art. 59 c.2 per i creditori non aderenti ai quali l’accordo è esteso, e vale di fatto per tutti i crediti solo dilazionati o per i creditori estranei che devono essere pagati per intero. Ma non vale per la parte rimessa dagli aderenti.
È vero che le misure protettive possono raggiungere i garanti. Lo ha ammesso il Trib. Brescia nel 2025. Ma non è automatico, serve una richiesta motivata e altri tribunali, come Brindisi, lo hanno negato.
È vero che i 120 giorni proteggono la società. Lo prevede l’art. 57 c.3 CCII. Ma la protezione dei garanti durante quel periodo è controversa e, scaduto il termine senza pagamento, l’esposizione del garante è piena.
È vero che alcune clausole ABI sono nulle. Lo hanno confermato le Sezioni Unite nel 2021 e nel 2026. Ma la nullità è parziale e va provata, specialmente per le fideiussioni specifiche e per i contratti firmati lontano dal periodo 2002-2005.
È vero che l’art. 1957 c.c. può liberare il garante. Ma la deroga contrattuale va prima eliminata, e la clausola a prima richiesta riduce di molto la portata della difesa.
È vero che il garante ha diritto di regresso. Lo dicono gli artt. 1949 e 1950 c.c. Ma il suo valore dipende dall’accordo e dalla tenuta del piano.
È vero che il garante persona fisica ha accesso agli strumenti del sovraindebitamento. Ma il piano del consumatore è riservato ai debiti contratti in quella qualità; per la fideiussione d’impresa la strada più frequente è la liquidazione controllata con esdebitazione.
C’è poi un frammento di verità che il passaparola trascura del tutto ed è, spesso, la difesa più concreta: l’art. 1956 c.c. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al debitore pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; e la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione non è valida. In un’impresa in crisi, dove le banche concedono spesso nuove linee o rinnovano gli affidamenti durante le trattative, la verifica delle erogazioni successive al deterioramento può valere più di qualunque eccezione di nullità.
Infine, un’ultima verità di metodo: la posizione dei garanti si decide nel momento in cui si costruisce lo strumento. La composizione negoziata, con l’esperto, permette di trattare insieme il debito della società e le garanzie dei soci; l’accordo di ristrutturazione permette di scrivere clausole chiare sulla sorte delle fideiussioni; perfino il concordato, se si sceglie quella strada, consente di prevedere apporti dei soci in cambio di una definizione delle garanzie. Dopo l’omologa, si lavora su ciò che è stato scritto.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume in modo sintetico ciò che il lettore dovrebbe ricordare. È uno strumento di orientamento: ogni riga va poi verificata sui documenti concreti (fideiussione, accordo omologato, lettere della banca), perché le clausole cambiano da caso a caso e possono spostare l’esito. Se la tua situazione non corrisponde alla colonna di destra, non è detto che tu abbia torto: significa che serve un’analisi specifica.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con l’omologa i garanti sono liberi da tutto | Il garante è liberato solo per la parte rimessa dai creditori aderenti, salvo patto contrario (art. 59 c.1 CCII, art. 1239 c.c.); dilazioni e creditori estranei restano a suo carico |
| L’accordo non tocca mai i garanti | Per gli aderenti si applica l’art. 1239 c.c.: la remissione libera il fideiussore; l’azione per l’intero resta ai non aderenti cui l’accordo è esteso (art. 59 c.2) |
| Le misure protettive coprono anche i garanti | Tutelano il patrimonio dell’impresa; l’estensione ai fideiussori va chiesta e motivata ed è controversa (Trib. Brescia 17/4/2025 sì, Trib. Brindisi 3/3/2025 no) |
| L’estraneo deve aspettare 120 giorni anche per i garanti | La moratoria dell’art. 57 c.3 è a favore della società; la sua opponibilità da parte del garante è discussa; l’estraneo non subisce falcidia |
| La fideiussione su modulo ABI è nulla | Nullità solo delle clausole che riproducono lo schema, da provare; per le fideiussioni specifiche serve la prova dell’estensione dell’intesa (Cass. SU 24825/2026) |
| Dopo sei mesi il garante è libero | Solo se la deroga all’art. 1957 cade e la banca non ha agito; con la clausola a prima richiesta basta un’istanza stragiudiziale |
| Il garante che paga si rifà sulla società | Il regresso esiste (artt. 1949-1950 c.c.) ma può essere rinunciato, postergato o falcidiato dagli eventi; va negoziato nell’accordo |
| Il socio garante può fare il piano del consumatore | Solo per debiti contratti come consumatore (art. 2 lett. e CCII); per la fideiussione d’impresa la via tipica è liquidazione controllata ed esdebitazione |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se la banca ha firmato l’accordo con uno stralcio, non può chiedermi la differenza?
Dipende. Se la banca è un creditore aderente e ha rimesso parte del credito, l’art. 59 c.1 CCII richiama l’art. 1239 c.c. e la remissione ti libera per quella parte. Ma se nell’accordo, o in un documento che hai firmato tu, c’è una clausola che conserva le garanzie per l’intero, la regola cambia. Bisogna leggere il testo dell’accordo e verificare la tua sottoscrizione.
Quindi è vero che, se la banca ha solo concesso più tempo alla società, io resto obbligato?
Sì. La dilazione non è una remissione: il debito resta intero e tu ne rispondi alle nuove scadenze. Può però essere rilevante verificare se la dilazione sia stata concessa con il tuo consenso, perché questo incide sulle difese dell’art. 1957 c.c.
Quindi è vero che il reclamo contro l’omologa si sospende ad agosto come le altre cause?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i 30 giorni del reclamo dell’art. 51 corrono anche in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece per l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato a te come garante, che è un giudizio civile ordinario.
Quindi è vero che posso chiedere le misure protettive anche per i miei beni personali?
Dipende. Nella composizione negoziata alcuni tribunali (Brescia, 2025) hanno esteso le misure ai garanti quando la protezione è funzionale al risanamento della società; altri (Brindisi, 2025) le hanno negate. La richiesta va motivata con il piano e con il ruolo delle garanzie nella manovra, e non è garantita.
Quindi è vero che, se la società viene esdebitata in una liquidazione, sono libero anch’io?
No. L’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. L’esdebitazione della società non si estende al garante: per liberarti dei tuoi debiti residui, compresi quelli di garanzia, serve una tua procedura (tipicamente la liquidazione controllata) con la tua esdebitazione.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, ciascuno collegato al mito che contribuisce a demolire o a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre; per ciascuna pronuncia indichiamo la fonte attraverso cui l’abbiamo esaminata. Accanto alle sentenze, molte smentite poggiano direttamente sul testo di legge (artt. 57, 59, 61, 278 CCII; artt. 1239, 1949, 1950, 1956, 1957 c.c.), che resta il primo riferimento.
1. Cass. Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825 – Miti n. 5 e n. 6.
Principio: le clausole delle fideiussioni che riproducono lo schema ABI censurato (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) non rendono nulla la garanzia per il solo fatto della riproduzione; il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 è prova privilegiata dell’intesa solo per il periodo 2002-2005, mentre per periodi diversi e per le fideiussioni specifiche chi eccepisce la nullità deve provare l’estensione dell’intesa; con la clausola a prima richiesta, la banca evita la decadenza dell’art. 1957 anche con un’istanza stragiudiziale.
Rilevanza: è la pronuncia che più ridimensiona l’idea della “nullità automatica” e la difesa fondata solo sul decorso dei sei mesi. (Fonte: sintesi EC News del 14 settembre 2026.)
2. Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 – Mito n. 5.
Principio: è la decisione che ha fissato i principi sulla nullità delle clausole dello schema ABI nelle fideiussioni omnibus; secondo le Sezioni Unite del 2026, non aveva però esaminato l’estensione di quella nullità alle fideiussioni diverse dalle omnibus.
Rilevanza: spiega perché molte decisioni di merito, che consideravano la questione già risolta per ogni tipo di fideiussione, abbiano perso fondamento. (Fonte: richiamo nella sintesi EC News del 14 settembre 2026.)
3. Cass. Sez. VI-5, ord. 2 ottobre 2020, n. 21181 – Miti n. 1 e n. 2.
Principio: nel concordato fallimentare e preventivo della legge fallimentare (artt. 135 e 184), i creditori conservano l’azione per l’intero verso coobbligati e fideiussori, che subiscono gli effetti sfavorevoli della falcidia e non quelli favorevoli al debitore; si tratta di una deroga agli artt. 1239 e 1301 c.c.
Rilevanza: mostra, per contrasto, perché negli accordi di ristrutturazione con creditori aderenti valga la regola opposta, oggi resa esplicita dall’art. 59 c.1 CCII; spiega anche l’origine del mito n. 2, nato dall’esperienza del concordato. (Fonte: commento EC News del 15 dicembre 2020.)
4. Trib. Brescia, 17 aprile 2025 – Mito n. 3 e mito n. 8.
Principio: nella composizione negoziata, le misure protettive possono essere estese ai garanti fideiussori, quando sono obbligati per gli stessi debiti oggetto delle trattative, le azioni contro di loro rischiano di compromettere il risanamento e la protezione è funzionale al piano, anche alla luce del parere dell’esperto.
Rilevanza: dimostra che la protezione dei garanti è possibile, ma solo se chiesta e motivata in funzione del risanamento della società. (Fonte: sintesi iusletter del 23 maggio 2025.)
5. Trib. Brindisi, 3 marzo 2025 – Mito n. 3.
Principio: le misure protettive non spettano al mero fideiussore, perché sono dirette a tutelare il patrimonio dell’impresa durante le trattative, non quello di soggetti terzi.
Rilevanza: conferma che l’estensione ai garanti non è un effetto automatico e che l’orientamento dei tribunali non è uniforme. (Fonte: richiamo nella sintesi iusletter del 23 maggio 2025.)
6. Cass. Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948 – Mito n. 4 e simulazione 2.
Principio: il reclamo contro la sentenza di omologazione dell’accordo spetta solo a chi si è costituito nel giudizio di omologa proponendo opposizione ai sensi dell’art. 48 c.4 CCII; i creditori rimasti fuori, comprese le amministrazioni pubbliche, non sono legittimati, salvo che lamentino un vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione.
Rilevanza: chi vuole contestare un accordo che pregiudica la propria posizione (anche come garante che sia creditore di regresso o socio) deve attivarsi già nel giudizio di omologa, e sapere che i termini del CCII corrono anche in agosto. (Fonte: massima riportata da Brocardi, art. 57 CCII.)
7. Cass. Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 – Mito n. 7.
Principio: si ha uso distorto dello strumento, rilevante ai sensi dell’art. 63 CCII, quando il debitore compie operazioni strumentali per costruire un piano liquidatorio che azzeri il debito fiscale senza una reale prospettiva di ristrutturazione; l’accertamento spetta al giudice di merito.
Rilevanza: ricorda che le clausole dell’accordo, comprese quelle sulle garanzie e sul regresso dei soci, devono essere coerenti con un piano reale; un accordo costruito solo per spostare il peso su alcuni soggetti espone al rischio di diniego. (Fonte: massima riportata da Brocardi, art. 57 CCII.)
8. Cass. n. 9087/2018 – Mito n. 2.
Principio: gli accordi di ristrutturazione sono qualificati come procedure concorsuali, per la loro capacità di incidere sulla generalità dei creditori e per la presenza, sia pure limitata, del controllo giudiziale.
Rilevanza: aiuta a capire perché l’accordo non sia “un affare privato della società”: produce effetti regolati dalla legge, compresi quelli sulle garanzie dell’art. 59 CCII. (Fonte: commento Brocardi all’art. 57 CCII.)
9. Cass. Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 – Mito n. 8.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata è requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore torna a pesare in sede di esdebitazione.
Rilevanza: per il socio garante escluso dal piano del consumatore, la liquidazione controllata è una strada praticabile, ma va preparata con una documentazione seria, in vista dell’esdebitazione. (Fonte: sintesi diritto.it del 20 maggio 2026, riportata nella scheda di lavoro dello Studio.)
10. Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025 – Mito n. 8.
Principio: conforme alla precedente, esclude che la meritevolezza sia condizione per entrare nella liquidazione controllata.
Rilevanza: rafforza l’idea che il garante sovraindebitato non debba “meritarsi” l’accesso alla procedura, mentre la valutazione della sua condotta resta decisiva per la liberazione finale dai debiti di garanzia.
Un’avvertenza finale: sulla questione specifica dell’opponibilità della moratoria di 120 giorni da parte del garante (mito n. 4) non risultano, tra le fonti consultate, pronunce di legittimità recenti. È un terreno in cui la difesa va costruita sul testo della fideiussione e sulle clausole dell’accordo, più che su un precedente.
Cosa può fare lo Studio Monardo per i garanti di un’impresa di macchine agricole
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti. Ecco, in concreto, le attività che lo Studio svolge per i garanti di un’impresa che ha ottenuto, o sta trattando, un accordo di ristrutturazione.
- Mappiamo le garanzie, creditore per creditore. Raccogliamo tutte le fideiussioni, le lettere di patronage, le garanzie reali di terzi e le coobbligazioni, e le incrociamo con l’elenco dei creditori dell’accordo: aderenti, estranei, destinatari di un’eventuale efficacia estesa.
- Leggiamo l’accordo omologato alla luce dell’art. 59 CCII. Verifichiamo, per ogni creditore aderente, se c’è stata remissione o solo dilazione, se esistono patti di salvezza delle garanzie e se il garante li ha sottoscritti.
- Analizziamo il testo di ogni fideiussione. Distinguiamo omnibus e specifiche, verifichiamo la data di sottoscrizione rispetto al periodo 2002-2005, individuiamo clausole di reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta, valutando le prove utili alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026.
- Ricostruiamo la cronologia delle erogazioni. Con lo staff bancario esaminiamo estratti conto e delibere di affidamento per verificare se, dopo il deterioramento della società, siano stati concessi nuovi crediti senza autorizzazione del garante (art. 1956 c.c.).
- Calcoliamo i termini, distinguendo le regole. Calcoliamo i 30 giorni del reclamo contro l’omologa (che corrono anche in agosto per l’art. 9 c.1 CCII), i 40 giorni dell’opposizione al decreto ingiuntivo (sospesi dal 1° al 31 agosto), i sei mesi dell’art. 1957 c.c. e i 120 giorni dell’art. 57 c.3 per i creditori estranei.
- Contestiamo le richieste non dovute. Rispondiamo alle diffide e, quando ne ricorrono i presupposti, proponiamo opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto, sollevando le eccezioni fondate sulla remissione, sulla nullità parziale, sulla decadenza o sulla liberazione.
- Negoziamo la posizione dei garanti dentro lo strumento della crisi. Se l’accordo è ancora in trattativa o va modificato, o se la società valuta la composizione negoziata, costruiamo con l’impresa e i creditori clausole su rinuncia o postergazione del regresso, limiti di esposizione e calendari di escussione.
- Chiediamo, quando è utile, l’estensione delle misure protettive ai garanti. Motiviamo la richiesta con il ruolo delle garanzie nel piano, alla luce dell’orientamento di Trib. Brescia 17 aprile 2025 e consapevoli del contrasto con Trib. Brindisi.
- Valutiamo gli strumenti del sovraindebitamento per il garante persona fisica. Verifichiamo la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 2 lett. e) CCII e, se non sussiste, prepariamo con l’OCC il percorso di liquidazione controllata in vista dell’esdebitazione.
- Difendiamo il garante in ogni grado. Seguiamo il contenzioso dal primo atto fino al giudizio di legittimità, con una strategia unica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la sorte dei garanti si decide nelle clausole dell’accordo e nelle trattative con le banche, ed è lì che la conoscenza dall’interno degli strumenti del D.L. 118/2021 e del CCII consente di impostare la tutela dei garanti fin dall’inizio. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario è decisivo per la lettura delle fideiussioni e dei rapporti di affidamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore, con la qualifica di cassazionista, segue la linea difensiva in tutti i gradi, senza passaggi di mano. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle eccezioni giuridiche e sugli atti, i secondi sui numeri del piano, sulle erogazioni bancarie e sull’esposizione effettiva di ciascun garante.
In chiusura
Il produttore di macchine agricole che ha ottenuto l’omologa di un accordo ha fatto un passo importante, ma i suoi garanti non sono automaticamente al sicuro, né automaticamente esposti per tutto. La loro posizione dipende da chi ha firmato l’accordo, da cosa ha rinunciato ciascun creditore, da come sono scritte le fideiussioni e da quando la banca si è mossa. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di non pagare ciò che non è dovuto e di non perdere i termini per difendersi da ciò che invece viene richiesto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché unisce, nelle competenze certificate dell’Avvocato, i due versanti del problema: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa conosce dall’interno gli strumenti con cui l’impresa ristruttura i debiti e con cui si scrivono le clausole sulle garanzie; come coordinatore di uno staff in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi e avvocato cassazionista può difendere il garante sia nella lettura dei contratti bancari, sia nelle procedure di sovraindebitamento, sia nel contenzioso fino all’ultimo grado.
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