I direttori di gara, cioè i tecnici che garantiscono la regolarità delle manifestazioni sportive dirigendo le competizioni e certificandone i risultati, rientrano a pieno titolo nella definizione di lavoratore sportivo introdotta dalla riforma dello sport. Per effetto dell’articolo 25 del DLgs. 36/2021, anche i loro compensi possono beneficiare della non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro complessivi nell’anno, purché l’attività sia svolta nell’area del dilettantismo e a favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo riconosciuti dalla legge. L’agevolazione vale a prescindere dalla natura del rapporto, quindi anche per chi opera come lavoratore subordinato, e si applica indipendentemente dalla categoria reddituale in cui il compenso si colloca, come ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 7 agosto 2026. La stessa esenzione può essere sfruttata dai direttori di gara che lavorano con partita IVA in regime forfetario: la consulenza giuridica n. 14/2025 ha chiarito che il coefficiente di redditività si applica solo alla quota di compensi che supera i 15.000 euro, mentre l’intero importo percepito, compreso quanto esente, resta rilevante per verificare il limite di permanenza nel regime, fissato a 85.000 euro. Da quest’anno, inoltre, il modello Redditi PF ha introdotto un codice dedicato nel quadro LM per applicare correttamente l’agevolazione senza calcoli extracontabili.
– QUALIFICA E COMMITTENTI AMMESSILavoratore Sportivo: Chi rientra nella definizione ampliata dal DLgs. 36/2021
La riforma dello sport, attuata con il DLgs. 28 febbraio 2021 n. 36, ha ridisegnato la nozione di lavoratore sportivo ampliandola rispetto al passato. L’articolo 25, comma 1, del decreto include tra i lavoratori sportivi non soltanto gli atleti, ma anche allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e, appunto, i direttori di gara, quando esercitano l’attività verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Rientrano in questa platea le associazioni e società iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, anche paralimpiche, il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute.
La norma include inoltre i tesserati che, sulla base dei regolamenti tecnici della propria disciplina, svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva verso corrispettivo, con l’unica esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Questa impostazione ampia è importante perché evita di dover verificare, caso per caso, l’esatta etichetta contrattuale o professionale del prestatore: ciò che conta è la funzione sportiva effettivamente svolta.
– FUNZIONI TECNICHE NELLE COMPETIZIONIDirettori di Gara: Il ruolo definito dall’articolo 18 del decreto
La figura del direttore di gara trova una definizione più tecnica nell’articolo 18 del DLgs. 36/2021, che la colloca tra i soggetti che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. In concreto, il direttore di gara dirige le competizioni, accerta e valuta lo svolgimento dell’attività agonistica e registra i risultati conseguiti dagli atleti o dalle squadre. Si tratta di una funzione tecnica di garanzia, diversa da quella amministrativo-gestionale, e per questo pienamente compatibile con la qualifica di lavoratore sportivo e con le agevolazioni fiscali collegate.
Il reclutamento, la formazione e l’assegnazione dei direttori di gara restano di competenza delle strutture interne delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, che ne organizzano l’attività secondo i rispettivi regolamenti tecnici. Ai fini fiscali, però, ciò che rileva non è l’organismo di provenienza, ma il fatto che l’attività sia svolta a favore di uno dei soggetti dell’ordinamento sportivo riconosciuti dalla legge.
– FRANCHIGIA PERSONALE ANNUASoglia di Esenzione: Il limite dei 15.000 euro di compensi non imponibili
I lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico, direttori di gara compresi, non scontano tassazione sui compensi da lavoro sportivo fino all’importo complessivo di 15.000 euro nell’anno solare. Superata questa soglia, si applicano le ordinarie regole di tassazione: ritenute fiscali e addizionali IRPEF regionale e comunale gravano soltanto sulla quota eccedente, non sull’intero compenso percepito.
La circolare n. 7/E del 2026 ha precisato un aspetto rilevante: l’esenzione opera in sede di determinazione della base imponibile, a prescindere dalla categoria reddituale in cui il compenso si colloca. Significa che il beneficio spetta sia quando il rapporto è inquadrato come lavoro autonomo, sia quando è organizzato come collaborazione coordinata e continuativa, sia quando assume la forma di lavoro subordinato. Non è quindi la veste contrattuale a determinare l’accesso all’agevolazione, ma la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta e la qualifica di lavoratore sportivo del prestatore.
La soglia è personale e annuale: si sommano tutti i compensi da lavoro sportivo percepiti nell’anno, indipendentemente dal numero di enti per cui il direttore di gara ha prestato servizio. Non esiste, in altre parole, una franchigia di 15.000 euro per ciascun committente, ma un unico limite complessivo riferito alla persona.
– GARE PROFESSIONISTICHE ESCLUSEConfine col Professionismo: Perché la norma non vale sempre
L’articolo 25, comma 6-bis, del DLgs. 36/2021 introduce un’eccezione che riguarda proprio i direttori di gara: quando operano nell’area del professionismo, alle loro prestazioni non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dall’articolo 36, comma 6, dello stesso decreto. Interpretando la disposizione a contrario, la detassazione fino a 15.000 euro resta pienamente operativa quando il direttore di gara opera nell’area del dilettantismo, che resta l’ambito naturale della grande maggioranza delle federazioni e delle discipline sportive associate.
Questa distinzione richiede attenzione soprattutto nelle discipline che prevedono un settore professionistico riconosciuto accanto a quello dilettantistico: chi dirige gare nell’uno o nell’altro contesto deve verificare in quale area opera concretamente, perché da questa qualificazione dipende l’applicabilità dell’esenzione fiscale.
– COEFFICIENTE SULLA QUOTA ECCEDENTERegime Forfetario: Come si combina l’esenzione con la partita IVA
Un direttore di gara che presta la propria attività come lavoratore autonomo può scegliere, in presenza dei requisiti di legge, tra il regime ordinario e il regime forfetario disciplinato dalla L. 190/2014. Il DLgs. 36/2021 non pone alcuna deroga o limitazione a questa scelta, così come non la pone rispetto all’accesso al regime forfetario da parte di un lavoratore sportivo dilettante.
Il nodo pratico riguarda il modo in cui l’esenzione dei 15.000 euro si combina con il meccanismo forfetario, che normalmente calcola il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività all’intero ammontare dei compensi incassati. Con la consulenza giuridica n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, rilevano come componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. Il coefficiente, in altre parole, va applicato ai compensi al netto della quota esente, e non all’intero importo percepito.
– INCASSI LORDI E ACCESSO AL REGIMELimite di Permanenza: Attenzione alla soglia degli 85.000 euro
La soglia di non imponibilità dei 15.000 euro non ha alcun effetto, invece, sulla verifica del limite di ricavi o compensi che condiziona la permanenza nel regime forfetario, fissato a 85.000 euro. Per questa verifica, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre considerare l’intero ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente, compresi quelli rientranti nella soglia esente di 15.000 euro.
Il punto merita di essere sottolineato perché introduce una sorta di doppio binario: da un lato l’esenzione riduce la base imponibile su cui si calcolano le imposte, dall’altro non riduce l’ammontare dei compensi rilevante ai fini del monitoraggio dei limiti dimensionali del regime, né ai fini della soglia di 100.000 euro oltre la quale il regime forfetario cessa di avere applicazione già nell’anno stesso del superamento. Un direttore di gara che incassa, per esempio, 90.000 euro di compensi complessivi resta quindi fuori dal regime forfetario per l’anno successivo, anche se 15.000 euro di quella somma non hanno scontato imposta.
– CODICE 2 PER I COMPENSI SPORTIVIQuadro LM: La novità nella dichiarazione dei redditi 2026
I direttori di gara in regime forfetario dichiarano i compensi da lavoro sportivo all’interno del quadro LM del modello Redditi PF, la sezione dedicata alla determinazione del reddito dei contribuenti forfetari. Da quest’anno le istruzioni hanno introdotto il codice “2” da indicare nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27, appositamente pensato per applicare in modo automatico l’agevolazione riservata al lavoro sportivo dilettantistico.
Valorizzando questo codice, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile soltanto per la quota che eccede l’importo di 15.000 euro: è il modello stesso, a questo punto, a effettuare lo scomputo della soglia esente, applicando poi il coefficiente di redditività previsto per l’attività svolta. Fino allo scorso anno la procedura era meno lineare: per beneficiare della non imponibilità all’interno del quadro LM era necessario indicare i compensi da lavoro sportivo già calcolati al netto della quota esente, con un’operazione da svolgere fuori dal modello, in via extracontabile, con il rischio di errori di compilazione o di importi non coerenti con le certificazioni ricevute dagli enti committenti. La novità di quest’anno riduce questo margine di errore e allinea la dichiarazione al meccanismo già chiarito in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate.
– CALCOLO SU COMPENSI DI 22.000 EUROEsempio Pratico: Il calcolo per un direttore di gara forfetario
Un direttore di gara che nel corso dell’anno percepisce, da una o più Federazioni sportive, compensi complessivi pari a 22.000 euro per l’attività di direzione delle competizioni può applicare l’esenzione ai primi 15.000 euro, che restano completamente esclusi dalla base imponibile. Sui restanti 7.000 euro si applica il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata in base al codice ATECO utilizzato in fase di apertura della partita IVA: per le attività professionali, le tabelle ministeriali indicano generalmente un coefficiente del 78%, che porterebbe in questo caso a un reddito imponibile di 5.460 euro. Su questo importo si applica poi l’imposta sostitutiva, pari al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti previsti dalla legge per le nuove iniziative produttive.
Ai fini della verifica del limite di permanenza nel regime, però, il direttore di gara dovrà considerare l’intero importo di 22.000 euro, non i soli 7.000 euro tassati: un dato che pesa nel computo della soglia di 85.000 euro insieme agli eventuali altri compensi professionali percepiti nello stesso anno per attività diverse dal lavoro sportivo.
– AUTOCERTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONIAdempimenti: Cosa verificare tra enti e direttori di gara
Perché l’agevolazione operi correttamente, occorre un flusso di informazioni affidabile tra il direttore di gara e i soggetti che erogano i compensi. Il direttore di gara dovrebbe attestare, di norma tramite autocertificazione, l’ammontare complessivo dei compensi da lavoro sportivo già percepiti nell’anno da altri enti, in modo che ciascun committente possa calcolare correttamente ritenute e addizionali sulla sola quota eccedente la soglia. Le Federazioni e gli enti di promozione sportiva, dal canto loro, devono tenere traccia dei compensi erogati e delle relative certificazioni, così da poter ricostruire, se richiesto, il rispetto del limite complessivo.
Chi opera in regime forfetario deve inoltre prestare attenzione alla corretta compilazione del quadro LM con il nuovo codice “2”, verificando che i compensi indicati in colonna 3 corrispondano a quanto effettivamente percepito e certificato, e monitorare separatamente l’ammontare complessivo dei compensi ai fini della permanenza nel regime, tenendo presente che la soglia di 15.000 euro non riduce in alcun modo il computo rilevante per gli 85.000 euro e per i 100.000 euro. Infine, chi dirige gare sia nell’area dilettantistica sia in eventuali contesti professionistici della propria disciplina deve distinguere con cura i due ambiti, perché soltanto i compensi maturati nel dilettantismo beneficiano della detassazione.
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