Il coordinamento tra l’art. 88, comma 4 ter del TUIR e gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa dopo il D. Lgs. 186/2025


JASMINE DE BARBA (Ordine di Belluno)

Nell’ambito del ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito anche “CCII”), uno degli effetti economicamente più rilevanti è spesso rappresentato dalla riduzione, anche significativa, dell’esposizione debitoria dell’impresa (c.d. Esdebitazione).
Sul piano contabile, l’OIC 19, al paragrafo 73, prevede che il debito sia eliminato, in tutto o in parte, dal bilancio “quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa,…” “…Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all’Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”.
All’eliminazione contabile del debito si contrappone, in linea generale, la rilevazione di una sopravvenienza attiva pari all’importo della riduzione ottenuta.
È proprio con riferimento a tale componente positivo di reddito che si concentra la principale criticità fiscale, la cui disciplina è dettata dall’art. 88, comma 4 ter, del TUIR, disposizione che, nella formulazione attualmente vigente, e recentemente interessata dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 186/2025, delinea un regime di detassazione totale o parziale, modulato in funzione dello strumento di regolazione della crisi concretamente adottato.
Evoluzione normativa fiscale: dalla Legge Fallimentare (R. D. 267/1942) al Codice della Crisi (CCII D. Lgs. 14/2019).
L’impostazione originaria della disciplina fiscale
Nella sua formulazione originaria, l’articolo 88 comma 4 del TUIR (in precedenza art. 55 TUIR) qualificava, in via generale, come sopravvenienze attive le riduzioni di debiti iscritti in precedenti esercizi senza prevedere una disciplina di favore nel caso di riduzione dei debiti derivanti da una procedura di risanamento e ristrutturazione.
Quello che in origine era rubricato come art. 55 al comma 4, prevedeva che “non si considerano sopravvenienze attive la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo”.
In tale assetto, il Legislatore riconosceva la non imponibilità dell’esdebitazione soltanto nell’ambito delle procedure concorsuali tradizionali (liquidatorie), senza estendere analogo trattamento agli strumenti diretti al risanamento dell’impresa. Ne derivava, dunque, un impianto normativo che, sul piano sistematico, appariva sbilanciato; risultavano fiscalmente protette le riduzioni dei debiti maturate in sede concordataria, mentre restavano escluse le operazioni di risanamento e ristrutturazione volte alla prosecuzione dell’attività e al recupero dell’equilibrio aziendale. In questa prospettiva, la disciplina originaria finiva per riservare il trattamento di maggior favore alle soluzioni prossime alla fuoriuscita dell’impresa dal mercato, senza valorizzare, sul medesimo piano, le ipotesi di continuità e di risanamento. La norma così formulata, infatti, non considerava che la società che accedeva ad uno strumento di risanamento verteva spesso in una situazione già prossima all’insolvenza, più che di mera crisi e che pertanto la riduzione del debito – pur dovendo rappresentare un beneficio finanziario permettendo lo stralcio di parte o della totalità dello stesso – finiva per tradursi in un aggravio fiscale, incrementando ulteriormente l’esposizione debitoria verso l’erario.
Il progressivo avvicinamento della norma alla ratio del risanamento
Solo in un secondo momento il Legislatore ha progressivamente corretto tale asimmetria, avvicinando la disciplina tributaria alla sua effettiva ratio, vale a dire favorire non tanto l’uscita liquidatoria dell’impresa dal mercato, quanto piuttosto il suo recupero, ove possibile, attraverso strumenti di ristrutturazione idonei a preservarne la continuità aziendale.
Un primo intervento in questa direzione si è avuto con l’art. 33 del D. L. 83/2012, che ha modificato l’allora comma 4 dell’art. 88 del TUIR confermando la completa detassazione delle riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo e introducendo la parziale detassazione delle sopravvenienze attive (per la parte non eccedente le perdite pregresse e di periodo ex art. 84 TUIR) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis del R.D. 267/1942 ovvero di un piano attestato ex art 67 del R.D. 267/1942 pubblicato nel Registro delle Imprese.
Successivamente con l’art. 13 il D. Lgs. 147/2015 ha riorganizzato la norma introducendo nell’art. 88 il comma 4 ter, specificamente dedicato alla disciplina delle sopravvenienze da riduzione dei debiti. La previsione di tale comma ha avuto il fine di agevolare il risanamento delle imprese in crisi consentendo la detassazione parziale delle sopravvenienze attive da esdebitazione, ma al tempo stesso ha evitato un doppio beneficio che si sarebbe creato qualora anche per le procedure di risanamento fosse stata consentita la detassazione piena. Infatti in caso di risanamento la società non cesserebbe di esistere e pertanto se le fosse riconosciuta la detassazione totale gioverebbe di un doppio beneficio fiscale: i) la detassazione delle riduzioni dei debiti, ii) la realizzazione di perdite fiscali nel corso del periodo di risanamento da utilizzare a scomputo nei futuri periodi di imposta in cui la società sarà nuovamente in bonis.
Il predetto comma era così strutturato:
Primo periodo: disciplina della detassazione piena. Non si consideravano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti conseguite in sede di concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio, procedure estere equivalenti e partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.
Secondo periodo: aggiorna la detassazione parziale in caso di concordato di risanamento (concordato in continuità ex art. 186 bis L.F.), accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex. art 182 bis L.F. e piano attestato ex. art. 67, comma 3, lett. d), L.F. pubblicato nel Registro delle Imprese. Rispetto al precedente co. 4 introduceva altri due parametri per la parziale detassazione oltre alle perdite pregresse: “la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede… e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4 bis”. 
Il citato comma 4 ter configurava, pertanto, la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione, distinguendo tra:
riduzioni dei debiti originate da procedure concorsuali con finalità liquidatorie per le quali era prevista la detassazione piena (primo periodo);
riduzioni dei debiti derivanti da strumenti orientati al risanamento e alla continuità aziendale (secondo periodo) per le quali si operava la detassazione soltanto parziale.
Il problema di coordinamento con il CCII
Quanto finora esposto riguardava il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione nel quadro normativo antecedente al Codice della Crisi e Insolvenza (CCII), D. Lgs. 14/2019. L’entrata in vigore del CCII ha fatto emergere un rilevante problema interpretativo in ordine all’ambito applicativo dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR: a fronte dell’introduzione di nuovi strumenti di regolazione della crisi volti al risanamento – tra cui la composizione negoziata della crisi (di seguito anche CNC), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato minore – la disposizione tributaria del TUIR continuava a richiamare, sul piano letterale, istituti propri della Legge Fallimentare, determinando così un evidente divario regolamentare. Un primo coordinamento espresso è stato previsto, per la sola CNC, dall’art. 14 comma 5 D.L. 118/2021 e poi dall’art. 25 bis comma 5 CCII, che aveva esteso il regime di detassazione alle sopravvenienze conseguite tramite determinati contratti o accordi pubblicati nel Registro delle Imprese.
In assenza, almeno in una prima fase, di un immediato intervento legislativo di coordinamento generale, il superamento del disallineamento interpretativo era stato rimesso in larga misura all’elaborazione amministrativa, chiamata a stabilire se il regime di detassazione dovesse basarsi su una lettura strettamente formale della disposizione ovvero potesse essere esteso, in via sistematica e funzionale, anche agli istituti disciplinati dal nuovo CCII.
In quest’ultima direzione si colloca la Risposta a interpello n. 222 del 13 novembre 2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in ordine all’applicazione dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR alle sopravvenienze attive derivanti dall’esdebitazione nell’ambito di un piano di risanamento attestato ex art. 56 CCII. L’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che, sebbene la disposizione tributaria continui a richiamare, sul piano letterale, il piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. 267/1942, l’istituto oggi disciplinato dall’art. 56 CCII ne condivide la medesima finalità, essendo anch’esso rivolto all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e finalizzato al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione economico – finanziaria dell’impresa. L’Agenzia ha dunque ritenuto applicabile anche al piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII il regime di detassazione parziale previsto dal secondo periodo dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR, a condizione che il piano sia regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese. La presa di posizione assume particolare rilievo, poiché mostra come l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di istituti chiaramente sovrapponibili sul piano strutturale, abbia privilegiato una lettura evolutiva della norma tributaria, valorizzandone la ratio piuttosto che limitarsi a un’interpretazione meramente letterale.
Diversa è stata, invece, la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta a interpello n. 179 del 7 luglio 2025, resa in tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In tale sede, l’Amministrazione Finanziaria ha escluso l’applicazione del primo periodo dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR, osservando che il concordato semplificato, pur presentando evidenti affinità funzionali con le procedure a contenuto liquidatorio espressamente richiamate dalla norma, non risultava contemplato dal relativo tenore letterale.
L’intervento del D. Lgs. 186/2025
Su questo scenario è intervenuto da ultimo il D. Lgs. 186/2025, il quale all’art. 8 ha introdotto una disposizione espressamente qualificata come norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR. Con tale intervento il Legislatore ha chiarito che il beneficio della non imponibilità delle sopravvenienze attive spetta anche se sono originate da un istituto di cui al CCII. Più in particolare, il Legislatore ha precisato che il primo periodo della disposizione deve intendersi riferito anche alle riduzioni dei debiti conseguite in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Parimenti, ha precisato che il secondo periodo si applica anche alle riduzioni dei debiti realizzate nell’ambito del concordato minore in continuità aziendale, degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII, dei piani attestati ex art. 56 CCII pubblicati nel Registro delle Imprese e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La tecnica normativa adottata è particolarmente rilevante, perché il Legislatore non ha formalmente riscritto il comma 4 ter, ma ne ha precisato il significato autentico, colmando il difetto di allineamento tra il dato testuale del TUIR e il nuovo assetto del diritto della crisi.
L’intervento del 2025 assume quindi una duplice portata. Da un lato, esso conferma l’impostazione di fondo già desumibile dalla struttura storica dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR, fondata sulla distinzione tra procedure con finalità liquidatoria, cui continua a corrispondere un regime di detassazione piena, e strumenti orientati al risanamento o alla continuità aziendale, per i quali opera invece una detassazione soltanto parziale. Dall’altro lato, esso supera il precedente formalismo interpretativo, riaffermando che il corretto inquadramento fiscale delle sopravvenienze da esdebitazione non può dipendere dalla sola denominazione dell’istituto, ma dalla sua riconducibilità alla logica liquidatoria ovvero risanatoria accolta dal sistema.
Conclusioni
Alla luce del percorso ricostruito, l’evoluzione dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR evidenzia il progressivo passaggio da una disciplina costruita sulle categorie della vecchia Legge Fallimentare a un sistema oggi coerente con il CCII. Con l’art. 8 del D. Lgs. 186/2025, il Legislatore ha chiarito che il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione non dipende soltanto dal nome dello strumento utilizzato, ma dalla sua effettiva funzione all’interno del sistema: detassazione piena per gli istituti con finalità liquidatoria e detassazione parziale per quelli diretti al risanamento e alla continuità aziendale, ferma restando, per questi ultimi, la necessità di verificare in concreto i limiti previsti dalla norma. In definitiva, la riforma del 2025 ha reso espressa una soluzione che, nel passaggio dalla Legge Fallimentare al CCII, era rimasta per lungo tempo affidata all’interpretazione.

La tassazione limitata delle sopravvenienze attive di cui al secondo periodo del comma 4 ter (caso pratico)
L’esonero parziale da imposizione del provento rilevato a seguito della riduzione dei debiti negli istituti di risanamento ha il fine di evitare che il beneficio della detassazione si cumuli integralmente con la disponibilità di perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE riportabili, consentendone l’utilizzo a compensazione di redditi futuri e generando un duplice vantaggio fiscale. Il meccanismo agevolativo non opera quindi attraverso una piena irrilevanza fiscale della sopravvenienza, ma mediante una detassazione parziale che impone il previo confronto con tali benefici fiscali, la sopravvenienza viene quindi sterilizzata solo per la parte eccedente.
Con particolare riguardo all’utilizzo delle perdite pregresse, la tesi prevalente in dottrina ritiene che esse debbano essere prioritariamente utilizzate per compensare la parte di reddito diversa dalla sopravvenienza attiva, nel limite ordinario dell’80 per cento di cui all’art. 84 TUIR, e, per l’eccedenza, la sopravvenienza stessa, senza applicazione di tale limite. Analoga logica vale per gli interessi passivi indeducibili riportati da esercizi precedenti, così da evitare che l’impresa in risanamento subisca un aggravio impositivo incoerente con la ratio della disposizione.
Gli esempi che seguono consentono di comprendere, in termini numerici, come il regime di detassazione parziale operi concretamente non attraverso una piena esenzione della sopravvenienza attiva, ma mediante il previo assorbimento delle risultanze fiscali rilevanti richiamate dall’art. 88, comma 4 ter, secondo periodo, TUIR. La tabella finale riepiloga infine, in modo sistematico, il diverso trattamento fiscale delle sopravvenienze da riduzione dei debiti in funzione dello strumento di regolazione della crisi concretamente utilizzato.
Caso 1 – Utilizzo delle perdite pregresse
Si ipotizzi un reddito complessivo pari a 1.200, di cui 800 riferibili a una sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito e 400 ad altri componenti positivi di reddito. Si assuma, inoltre, la presenza di perdite fiscali pregresse compensabili per 1.000.
Secondo l’impostazione interpretativa prevalente, le perdite pregresse devono essere utilizzate prioritariamente per compensare la parte di reddito diversa dalla sopravvenienza attiva, nel limite ordinario dell’80 per cento di cui all’art. 84 TUIR. Nel caso di specie, ciò comporta l’utilizzo di perdite per 320 (80% di 400) a copertura degli altri redditi.
La parte residua delle perdite disponibili, pari a 680, può invece essere imputata integralmente alla sopravvenienza attiva da esdebitazione, senza applicazione del limite dell’80%. Ne consegue che la sopravvenienza di 800 risulta imponibile solo per 120, importo che viene sterilizzato mediante apposita variazione in diminuzione nel modello redditi.
Il reddito imponibile finale sarà quindi pari a 80, determinato come segue:
1.200 – 1.000 – 120 = 80
L’esempio evidenzia come il meccanismo del secondo periodo dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR non determini una totale irrilevanza fiscale della sopravvenienza, ma operi attraverso il previo assorbimento delle perdite fiscali disponibili, lasciando detassata soltanto la quota eccedente.
Caso 2 – Utilizzo degli interessi passivi indeducibili
Si ipotizzi un reddito complessivo pari a 1.100, di cui 1.000 riconducibili a una sopravvenienza attiva da riduzione del debito e 100 a reddito corrente ordinario. Si assuma, inoltre, un ROL dell’esercizio pari a zero, interessi passivi netti di periodo pari a zero e interessi passivi indeducibili riportati da esercizi precedenti pari a 800. Si ipotizzi, infine, l’assenza di perdite fiscali pregresse e di eccedenze ACE.
In assenza della disciplina di favore di cui all’art. 88, comma 4 ter, secondo periodo, TUIR, la sopravvenienza attiva concorrerebbe alla formazione del reddito imponibile anche nei limiti degli interessi passivi riportabili. Tuttavia, poiché l’impresa non dispone di ROL capiente, non potrebbe dedurre gli interessi passivi pregressi, con la conseguenza di subire un effetto fiscale distorsivo: gli interessi verrebbero “assorbiti” dalla sopravvenienza sul piano teorico, ma resterebbero di fatto indeducibili sul piano applicativo e ciò comporterebbe un reddito imponibile di 900.
La ratio della norma impone invece di evitare tale risultato.
In questa prospettiva, la tassazione della sopravvenienza nei limiti degli interessi passivi riportabili deve coordinarsi con il riconoscimento della corrispondente deducibilità, anche in assenza di ROL capiente, così da neutralizzare l’effetto distorsivo. La deduzione degli interessi pregressi in assenza di ROL capiente va indicata in dichiarazione con una variazione in diminuzione residuale con cod. 99.
Nel caso prospettato, pertanto, gli 800 di interessi passivi indeducibili vengono utilizzati ai fini del meccanismo di cui all’art. 88, comma 4 ter, TUIR, con la conseguenza che il reddito imponibile residuo resta pari al solo reddito corrente di 100, senza formazione di ulteriori eccedenze di interessi da riportare.
Il reddito imponibile finale sarà quindi pari a 100, determinato come segue:
1.100 – 800 – 200 = 100
Anche questo esempio mostra come la detassazione parziale non operi come esenzione piena della sopravvenienza, ma come meccanismo di coordinamento con le poste fiscali pregresse, volto a evitare che l’impresa in risanamento subisca un aggravio impositivo incoerente con la finalità della disposizione.
Tabella riassuntiva del regime fiscale delle sopravvenienze da riduzione dei debiti
La tabella evidenzia come, anche dopo il coordinamento introdotto dal D. Lgs. 186/2025, la logica dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR resti fondata sulla distinzione tra strumenti con prevalente finalità liquidatoria, ai quali continua ad applicarsi la detassazione piena, e strumenti orientati al risanamento o alla continuità aziendale, per i quali opera invece la detassazione parziale mediante previo assorbimento delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE riportabili.
La composizione negoziata costituisce un caso peculiare, in quanto il richiamo al regime dell’art. 88, comma 4 ter, TUIR avviene attraverso l’art. 25 bis, comma 5, CCII per i contratti e gli accordi ivi previsti e pubblicati.

Bibliografia
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“Sopravvenienze attive da esdebitazione – Determinazione dell’importo detassato (Risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2023 n. 183)”, Rassegna Prassi, Eutekne on line, 1 febbraio 2023.
“Sopravvenienze attive da esdebitazione – Imponibilità – Condizioni (Risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.1.2023 n. 104)”, Rassegna Prassi, Eutekne on line, 19 gennaio 2023.
Bana M., “Riduzione dei debiti, confermata la non imponibilità IRAP”, Eutekne.Info, Fisco, martedì 9 giugno 2015.
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Andreani G., “La “variabile fiscale” nella crisi d’impresa”, Ristrutturazioni Aziendali, 7 marzo 2025.
Fornero L., “Sopravvenienze attive da esdebitamento senza IRAP”, Eutekne.Info, Il Caso del Giorno, 25 luglio 2025.
“Trattamento contabile e fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in sede di accordo di ristrutturazione”, Eutekne per la professione, Torino, 16 luglio 2025.
Bana M., “Sopravvenienze attive nella crisi d’impresa con detassazione in chiaro”, Eutekne.Info, Impresa, lunedì 24 novembre 2025.
Fornero L., “Sopravvenienze attive da esdebitamento detassate anche nel Codice della crisi”, Eutekne.Info, Fisco, sabato 13 dicembre 2025.
Sorgato L., “Esdebitazione e sopravvenienze attive da concordato semplificato”, Ratio Quotidiano, Procedure Concorsuali, Centro Studi Castelli, mercoledì 31 dicembre 2025.
Pezzetta M., “Sopravvenienze attive da stralcio dei creditori sempre non imponibili”, Eutekne.Info, Impresa, martedì 24 marzo 2026.
“Crisi d’impresa e insolvenza”, Wolters Kluwer, IPSOA in pratica, 2026.
Agenzia delle Entrate “Risposta n. 104/2023, Soggetto Ias Adopter – sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito – trattamento IRAP”
Agenzia delle Entrate “Risposta n. 183/2023, sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell’ambito di un piano attestato – trattamento fiscale – articolo n. 88, comma 4 ter del TUIR”
Agenzia delle Entrate “Risposta n. 179/2025, Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – artt. 25–sexies e 25–septies del D. Lgs. n. 14 del 2019 – regime fiscale – sopravvenienza attiva da esdebitazione – art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicabilità”
Agenzia delle Entrate “Risposta n. 222/2024, piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D. Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88 co. 4-ter, del TUIR – applicabilità – condizioni”


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